Pubblichiamo con il permesso dell’autore questo interessante post scritto da Stefano Ali sul forum di Joomla.it. Il post descrive in maniera chiara la situazione della versione accessibile del noto CMS Joomla alla quale abbiamo collaborato recentemente. Questo breve articolo merita una lettura da parte di tutti coloro che sono interessati all’accessibilità e alla possibilità di usare prodotti open source conformi alla normativa italiana (legge “Stanca”). Joomla FAP non è diverso da joomla. Anzi è joomla. Va installato joomla 1.5.x (in atto 1.5.3). FAP è costituito da un template accessibile, da un componente accesskey, alcune modifiche al core (non modifiche talmente strutturali da comprometterne la sicurezza) e il suggerimento di installare HTMLpurifier (che trovi fra le estensioni di joomla.org al link indicato nel forge). ASPETTI NORMATIVI: Teniamo presente che le disposizioni che regolano la materia sono, nell’ordine: 1) Legge 04/01/2004, n° 4; 2) Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici collegamento esterno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005, attuativo dell’articolo 10 della Legge 4/2004; 3) Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici, approvati con Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005, attuativo dell’articolo 11 della Legge 4/2004; 4) Codice dell’amministrazione digitale, ci riferiamo al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159; FAP è accessibile dal lato front-end. Secondo alcuni, questo costituirebbe una violazione della Legge Stanca. In realtà, considerando che il back-end costituisce il “lato gestionale” del CMS che non è destinato a “erogare” servizi e informazioni, ma, piuttosto, a riceverli per metterli a disposizione dell’utenza – sotto forma di pagine web – attraverso il front-end, non mi sembra affatto che la mancata rispondenza del back-end del FAP alla Legge Stanca costituisca violazione della stessa. L’articolo 1 della Legge, infatti, nel declamare gli obiettivi da garantire, recita:
“il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili”
Nella stessa direzione, l’art 2 nel definire il concetto di accessibilità utilizza la locuzione:
“capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”
Nello stesso senso anche l’articolo 2 del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 allorquando parla di fornitura di informazioni ed erogazione di servizi.
Il back-end, quale lato amministrativo o gestionale del CMS, non fornisce alcuna informazione e non eroga alcun servizio, ma “riceve” tutto questo per, ribadisco, renderlo disponibile all’utenza. Non vale neppure invocare che:
  • i dipendenti di una pubblica amministrazione possono (e debbono, in parte) essere disabili;
  • che deve essere garantita parità di trattamento e condizioni lavorative.
Esistono mansioni che non possono in nessun caso essere svolte da chi è affetto da talune disabilità. Si pensi a mansioni di facchinaggio, operai, giardinieri, autisti e una infinità di altre. Anche la gestione del back-end rientra fra queste. In presenza di talune disabilità, ad esempio, l’inserimento delle informazioni, l’erogazione dei servizi diventa estremamente gravoso. Si pensi solo che attraverso il web possono essere erogate svariate tipologie di servizi. Servizi che non potrebbero, in nessun caso, essere erogati da dipendenti con particolari disabilità motorie o sensoriali. FAP, quindi, risponde ai requisiti richiesti alla legge italiana e non solo (sicuramente risponde alle richieste del bando che hai postato). Per fare dei test, l’unico validatore automatico esistente in rete è fornito dall’Università di Toronto: http://checker.atrc.utoronto.ca/index.html In ogni caso, un ottimo riassunto delle caratteristiche di joomlaFAP lo trovate qui: https://www.itopen.it/wp-content/uploads/2008/05/joomla_fap.pdf Infine, per quanto riguarda il “bollino” il Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1 marzo 2005 dispone che le Pubbliche Amministrazioni autocertifichino l’accessibilità del sito, dopo aver richiesto dichiarazione di conformità al fornitore (tu, nella fattispecie). L’autocertificazione di conformità, con la tua dichiarazione allegata, va “segnalata” (art. 8 comma 1 del Decreto) al CNIPA (non al Ministero dell’Innovazione Tecnologica) . L’art. 9 comma 2 dello stesso Decreto, poi, dispone che:
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.
Spero di aver detto tutto Grin EDIT: Ecco, qualcosa l’avevo dimenticata. Lo stralcio del bando che tu hai postato presenta forti anomalie. Stranamente viene richiesta la fornitura di un sito non accessibile secondo la Legge italiana, ma poi si pretende la dichiarazione di accessibilità. Fossi in te predisporrei un sito in 1.0 strict accessibile secondo la normativa italiana. La legge, infatti, dispone all’art. 4:
Non capisco come possa essere stato emanato un bando di quel genere quando l’art. 9 della Legge, in materia di responsabilità, dispone:
L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Autore: Stefano Ali